Abbiamo assistito il calciatore internazionale marocchino Houssine Kharja, nelle cause contro il club Al Arabi SC, del Qatar, prima di fronte alla FIFA DRC e poi davanti al TAS/CAS.
Il calciatore era stato licenziato dal club qatariota, per una rissa in campo con un calciatore della squadra avversaria, con successiva squalifica. Abbiamo lavorato per dimostrare che il licenziamento era sproporzionato, perché il calciatore era stato vittima di un attacco avversario e si era semplicemente difeso. Inoltre, la condotta del club era stata contraddittoria verso l’ipotesi di licenziamento: anzi, lo stesso club aveva supportato il calciatore nel dimostrare la sua innocenza in appello e aveva mantenuto la relazione contrattuale anche dopo il supposto recesso.
Abbiamo sostenuto, quindi, che l’allontanamento del calciatore da parte del club non aveva un legame giuridico con quanto era accaduto in campo: da mesi il club era in ritardo con i pagamenti verso il giocatore e quindi la parte che aveva subito una condotta ingiustificata era il nostro cliente.
La FIFA DRC in prima istanza e il TAS/CAS in seconda istanza hanno riconosciuto la condotta illecita del club qatariota e il conseguente diritto del calciatore al risarcimento di tutti i danni subiti.
Inoltre, a differenza della FIFA DRC, il TAS/CAS ha considerato valida anche una clausola penale inserita nel contratto di lavoro, utile per determinare l’importo definitivo dei danni subiti. Anche se gli importi di danni predeterminati dalla clausola non erano uguali in caso di recesso da parte del calciatore rispetto al recesso da parte del club, questa disuguaglianza non è stata sufficiente a determinare la nullità della clausola stessa e la sua inapplicabilità.